NUOVO DISCIPLINARE (D.O.C. e D.O.C.G.)
DECRETO 22 DICEMBRE 2010 - MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.C. “COLLI EUGANEI” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DECRETO 22 DICEMBRE 2010 - RICONOSCIMENTO DELLA D.O.C.G. “COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO” O “FIOR D’ARANCIO COLLI EUGANEI” ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ IX
DECRETO 22 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA MODIFICA DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“COLLI EUGANEI”
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM
vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni
tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova
procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l’articolo 73, ai sensi del quale,
in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande, relative al
conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e
ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la
procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di
origine dei vini;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato
emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione
di origine dei vini;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, e successive
modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini “Colli
Euganei”, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
VISTA la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini DOC Colli Euganei, fatta propria
dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini “Colli Euganei”;
VISTE le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a
Montegrotto Terme (PD) il 15 settembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed
aziende vitivinicole;
VISTO il parere favorevole della Regione Veneto sulla sopra citata istanza;
VISTO il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 242
del 13 ottobre 2010;
CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o
controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
RITENUTO pertanto dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini “Colli Euganei”, in conformità al parere espresso ed
alla proposta formulata dal sopra citato Comitato nazionale;
D E C R E T A
Articolo 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Euganei”,
riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969 e successive
modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano
in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Articolo 2
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme
comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
Articolo 3
1. A titolo di aggiornamento dell’elenco dei codici di cui all’allegato 4 del D. D. 28 dicembre
2006, si riportano all’allegato “A” i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata “Colli Euganei”.
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Articolo 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con
la denominazione di origine controllata “Colli Euganei” é tenuto a norma di legge, all’osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22.dicembre 2010
F.to
IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldogno
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI “COLLI EUGANEI”
Articolo 1
1. La denominazione di origine controllata “Colli Euganei” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
Bianco;
Bianco spumante;
Rosso;
Rosso riserva;
Garganega;
Tai;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Chardonnay;
Manzoni bianco;
Pinello frizzante;
Pinello spumante;
Serprino frizzante;
Serprino spumante;
Merlot (anche nella versione novello);
Merlot riserva;
Cabernet;
Cabernet riserva;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet Sauvignon riserva;
Cabernet franc;
Cabernet franc riserva;
Carménère;
Carménère riserva;
Raboso;
Raboso riserva;
Moscato;
Moscato spumante.
Articolo 2
1. I vini a denominazione di origine controllata “Colli Euganei” con uno dei seguenti riferimenti:
Garganega,
Serprino (sinonimo locale del vitigno Glera),
Tai,
Sauvignon,
Pinot bianco,
Chardonnay,
Manzoni bianco,
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Pinello (da uve Pinella),
Merlot,
Cabernet, (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carménère),
Cabernet Sauvignon,
Cabernet franc,
Carménère,
Raboso (da Raboso veronese e/o Raboso Piave),
devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono
concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo presenti nei vigneti
in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.
2. Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Euganei” Moscato (da Moscato bianco),
deve essere ottenuto da uve provenienti dal corrispondente vitigno per almeno il 90%. Possono
concorrere, fino a un massimo del 10%, le uve di altri vitigni aromatici di colore analogo, presenti
nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.
3. Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Euganei” bianco è ottenuto dalle uve, dai
mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla
produzione dei vini di cui all’articolo 1, nella seguente composizione:
- Garganega per almeno il 30%,
- Tai e/o Sauvignon per almeno il 30%,
- Moscato bianco e/o Moscato giallo dal 5 al 10%,
- altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1,
fino a un massimo del 30%.
4. Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Euganei” rosso è ottenuto dalle uve, dai
mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla
produzione dei vini di cui all’articolo 1, per la seguente composizione:
- Merlot dal 40 al 80 %,
- Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carménère dal 20 al 60 %,
- Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino al 10%.
Articolo 3
La zona di produzione dei vini “Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei
comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano
Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo,
Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di
Padova.
Tale zona è così delimitata: partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S.
Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il
confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo
il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa,
con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso
la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli
(Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l’attraversa. Si
segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo
Rialto in comune di Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge
verso est per raggiungere la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la
statale n. 16 in località Mezzavia. Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km
procede quindi verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal
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Martello. Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la
carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi
verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale
n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il
centro di Battaglia Terme. Da questo punto, seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine
di Monselice in località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a
raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale
si arriva fino alla località Motta di Este. Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e
seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di
Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di
Lozzo, si segue il canaletto di Valbona (o di Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi.
Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi
attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all’altezza di Casa
Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località
Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi
sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si
percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara
Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale
Bisatto. Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale
“Condotto” che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto.
Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità
della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o
Nina).
Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto
fino a che quest’ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo
Bandizzà fino all’incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest’ultimo fino alla
“Botte” sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro
di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce,
punto di partenza.
Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano
Dentro, così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere,
dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all’altezza del Km 9,300,
segue tale strada verso sud-est e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la
scolina alberata in direzione nord-est all’altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in
direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.
Articolo 4
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Colli
Euganei”, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono, pertanto, da considerarsi iscrivibili allo schedario vitivinicolo di cui alla presente
denominazione unicamente i vigneti posti in zona collinare e pedecollinare, con esposizione idonea
e siti in terreni sia vulcanici sia organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in
particolare di quelli torbosi e vallivi. (I dettagli foto interpretativi sono depositati presso la Regione
Veneto- Direzione Produzioni Agroalimentari).
3. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere
l’ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini.
4. È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l’irrigazione di soccorso.
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5. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini di cui all’art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i
seguenti:
Vitigno Prod. max Titolo alc.
uva/ha vol. nat.
Tonn. minimo
Serprino (da Glera) 14 9,00 %
Chardonnay 12 10,50 %
Moscato bianco 13 9,50 %
*Moscato giallo 13 9,50 %
Pinella12 9,50 %
Pinot bianco 12 10,50 %
Tai 12 10,50 %
Cabernet franc 12 11,00 %
Cabernet Sauvignon 12 11,00 %
Merlot 13 11,00 %
Carménère 12 11,00 %
Raboso veronese 14 10,50 %
Raboso Piave 14 10,50 %
Sauvignon 11 10,00 %
Manzoni bianco 12 10,50 %
Garganega 13 10,00 %
* varietà atte a produrre la tipologia bianco
6. Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve
destinate alla produzione dei vini delle tipologie “bianco” e “rosso” (nelle diverse versioni), si fa
riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.
7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini della
denominazione di origine controllata “Colli Euganei”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
8. I vigneti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare devono avere un numero
minimo di 4.000 viti per ettaro, con esclusione della varietà Glera per la quale il numero minimo di
ceppi è di 2.800.
8
9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni
professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i
quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
10. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma
del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con o senza indicazione
geografica tipica.
11. Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi spumanti potranno avere un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,00%, purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga
espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina.
12. Le uve destinate alla produzione di vini “Colli Euganei” rosso, Cabernet, Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot nel tipo riserva devono assicurare, diversamente
da quanto previsto al comma 5, una resa massima per ceppo di 2 kg e una resa massima per ettaro
che non può in ogni caso superrare le 9 tonn., nonché un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di almeno 12,00 % vol.
Articolo 5
1. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento e l’affinamento laddove
obbligatori, nonché l’elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione degli spumanti e dei
frizzanti devono aver luogo all’interno della zona di produzione delimitata nell’articolo 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata e nei comuni di Conselve, Solesino e Albignasego.
3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa
uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione
d’origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per
tutta la partita.
4. Le denominazioni di origine controllata “Colli Euganei” bianco, Moscato, Serprino e Pinello,
possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti e vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle
norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.
Tali vini devono essere commercializzati nei tipi da brut nature a dry. La tipologia Moscato deve
essere commercializzata nella versione dolce.
5. La denominazione di origine controllata dei vini “Colli Euganei” Pinello e Serprino può essere
utilizzata per designare i corrispondenti vini frizzanti naturali ottenuti con mosti e vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle
specifiche norme nazionali e comunitarie.
6. I vini a denominazione di origine controllata "Colli euganei" rosso, Cabernet, Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot, nella versione riserva devono essere sottoposti
ad un affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve.
Il vino “Colli Euganei” Merlot può essere elaborato nella tipologia Novello, secondo le normative
vigenti.
Articolo 6
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1. I vini “Colli Euganei” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico, pieno, sapido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
Bianco spumante:
- colore: giallo paglierino;
- spuma: evanescente;
- odore: caratteristico talvolta con sentore di lievito;
- sapore: da brut nature a dry, sapido, vellutato caratteristico;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Serprino frizzante:
- colore: giallo paglierino ;
- spuma: evanescente;
- odore: fruttato, delicato;
- sapore: da secco ad amabile, fresco, armonico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00g/l;
Serprino Spumante:
- colore: giallo paglierino;
- spuma: persistente;
- odore: fruttato e delicato;
- sapore: da brut nature a dry, fresco, armonico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Tai:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico minimo.: 11,00%;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
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Chardonnay:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole, caratteristico, delicato;
- sapore: da secco ad abboccato, fruttato, caratteristico, armonico;
- titolo alcolometrico volumico minimo: 10,50%;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Moscato:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: da secco a dolce, intenso caratteristico; nella versione dolce il residuo zuccherino non
deve essere inferiore a 50,00 g/l con titolo alcolometrico svolto minimo del 4,50% vol.;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
- pressione: nella versione dolce CO2 fino a 2,50 bar.
Moscato Spumante:
- colore: giallo paglierino, intenso
- spuma: persistente, elegante;
- odore: intenso e caratteristico;
- Sapore: dolce, intenso caratteristico; il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l
con titolo alcolometrico svolto minimo del 5,50% vol.;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Pinello Spumante:
- colore: giallo paglierino;
- spuma: persistente;
- odore: delicato e caratteristico;
- sapore: da brut nature a dry, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Pinello Frizzante:
- colore: giallo paglierino;
- spuma: evanescente;
- odore: delicato caratteristico;
- sapore: da secco ad amabile fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
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Garganega:
- colore: giallo paglierino con riflessi talvolta dorati;
- odore: delicato e caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, di medio corpo armonico, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco armonico, sapido, elegante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Manzoni bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Pinot bianco:
- colore: giallo paglierino chiaro talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco, sapido armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Raboso e Raboso riserva:
- colore: rosso rubino con riflessi violacei; rosso intenso con riflessi purpurei talvolta granati con
l’invecchiamento;
- odore: fruttato, gradevole e persistente;
- sapore: da secco ad abboccato, sapido, caratteristico, per la versione riserva sapore: secco,
sapido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00% vol., 12,00 % vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 5,50 g/l, 4,00 g/l nella versione riserva;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva.
Rosso e Rosso riserva:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, sapido, morbido, di corpo, vellutato, per la versione riserva
sapore: secco, sapido, caratteristico;
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- titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva.
Cabernet e Cabernet riserva:
- colore: rosso intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, pieno, leggermente erbaceo e persistente, per la versione riserva
sapore: secco, pieno, leggermente erbaceo e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva.
Cabernet franc e Cabernet franc riserva:
- colore: rosso intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;
- odore: intenso leggermente erbaceo talvolta con sentori di frutta rossa;
- sapore: da secco ad abboccato, di corpo, caratteristico e persistente, per la versione riserva
sapore: secco, di corpo, caratteristico e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva.
Carménère e Carménère riserva:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;
- odore: intenso erbaceo;
- sapore: da secco ad abboccato morbido, equilibrato, caratteristico, per la versione riserva
sapore: secco, morbido, equilibrato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva.
Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon riserva:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;
- odore: intenso caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato di buona struttura, armonico, intenso, pieno, per la versione
riserva sapore: secco, di buona struttura, armonico, intenso, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva.
Merlot e Merlot riserva:
- colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei, talvolta granati con
l’invecchiamento;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato morbido, armonico, di corpo, per la versione riserva sapore:
secco, morbido, armonico, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
13
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva.
Merlot novello:
- colore: rosso rubino;
- odore: fragrante, caratteristico
- sapore: morbido, armonico e vellutato;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare
sentore di legno.
3. È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio
decreto, per i vini di cui sopra, i limiti per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
1. Alla denominazione di origine “Colli Euganei” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato e simili. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
2. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini “Colli Euganei”, di cui al presente disciplinare, a
eccezione delle tipologie spumante e frizzante deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione.
3. Per il vino “Colli Euganei” rosso nella versione riserva in etichetta deve essere omesso il
riferimento al colore.
4. Per il vino “Colli Euganei” novello in etichetta è omesso il riferimento al nome del vitigno
Merlot.
Articolo 8
1. I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata ai fini dell’immissione al
consumo devono utilizzare fino a litri 9 unicamente bottiglie di vetro consone ai caratteri di pregio
chiuse con tappo raso bocca. per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.
2. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l’utilizzo di contenitori
tradizionali della capacità superiore a litri 9.
3. È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l'uso
del tappo capsula a vite.
4. La tipologia Moscato nella versione dolce deve essere imbottigliata unicamente in bottiglia tipo
Borgognotta (Borgognona).
14
ALLEGATO A
Posizioni Codici 1 - 4 5 6 - 8 9 10 11 12 13 14
COLLI EUGANEI BIANCO B058 X 888 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI BIANCO SPUMANTE B058 X 888 1 X X B 0 X
COLLI EUGANEI BIANCO SPUMANTE BRUT B058 X 888 1 X X B 0 G
COLLI EUGANEI BIANCO SPUMANTE BRUT NATURE B058 X 888 1 X X B 0 O
COLLI EUGANEI BIANCO SPUMANTE DRY B058 X 888 1 X X B 0 I
COLLI EUGANEI BIANCO SPUMANTE EXTRA BRUT B058 X 888 1 X X B 0 F
COLLI EUGANEI BIANCO SPUMANTE EXTRA DRY B058 X 888 1 X X B 0 H
COLLI EUGANEI ROSSO B058 X 999 2 X X A 0 X
COLLI EUGANEI ROSSO RISERVA B058 X 999 2 A X A 1 X
COLLI EUGANEI CABERNET B058 X CAB 2 X X A 0 X
COLLI EUGANEI CABERNET RISERVA B058 X CAB 2 A X A 1 X
COLLI EUGANEI CABERNET FRANC B058 X 042 2 X X A 0 X
COLLI EUGANEI CABERNET FRANC RISERVA B058 X 042 2 A X A 1 X
COLLI EUGANEI CABERNET SAUVIGNON B058 X 043 2 X X A 0 X
COLLI EUGANEI CABERNET SAUVIGNON RISERVA B058 X 043 2 A X A 1 X
COLLI EUGANEI CARMENERE B058 X 336 2 X X A 0 X
COLLI EUGANEI CARMENERE RISERVA B058 X 336 2 A X A 1 X
COLLI EUGANEI CHARDONNAY B058 X 298 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI GARGANEGA B058 X 092 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI MANZONI BIANCO B058 X 299 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI MERLOT B058 X 146 2 X X A 0 X
COLLI EUGANEI NOVELLO (DA MERLOT) B058 X 146 2 C X A 0 X
COLLI EUGANEI MERLOT RISERVA B058 X 146 2 A X A 1 X
COLLI EUGANEI MOSCATO B058 X 153 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI MOSCATO SPUMANTE B058 X 153 1 X X B 0 X
COLLI EUGANEI MOSCATO SPUMANTE DOLCE B058 X 153 1 X X B 0 D
COLLI EUGANEI PINELLO B058 X 192 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI PINELLO FRIZZANTE B058 X 192 1 X X C 0 X
COLLI EUGANEI PINELLO SPUMANTE B058 X 192 1 X X B 0 X
COLLI EUGANEI PINELLO SPUMANTE BRUT B058 X 192 1 X X B 0 G
COLLI EUGANEI PINELLO SPUMANTE BRUT NATURE B058 X 192 1 X X B 0 O
COLLI EUGANEI PINELLO SPUMANTE DRY B058 X 192 1 X X B 0 I
COLLI EUGANEI PINELLO SPUMANTE EXTRA BRUT B058 X 192 1 X X B 0 F
COLLI EUGANEI PINELLO SPUMANTE EXTRA DRY B058 X 192 1 X X B 0 H
COLLI EUGANEI PINOT BIANCO B058 X 193 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI RABOSO B058 X RAB 2 X X A 0 X
COLLI EUGANEI RABOSO RISERVA B058 X RAB 2 A X A 1 X
COLLI EUGANEI SAUVIGNON B058 X 221 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI SERPRINO B058 X 200 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI SERPRINO FRIZZANTE B058 X 200 1 X X C 0 X
COLLI EUGANEI SERPRINO SPUMANTE B058 X 200 1 X X B 0 X
COLLI EUGANEI SERPRINO SPUMANTE BRUT B058 X 200 1 X X B 0 G
COLLI EUGANEI SERPRINO SPUMANTE BRUT NATURE B058 X 200 1 X X B 0 O
COLLI EUGANEI SERPRINO SPUMANTE DRY B058 X 200 1 X X B 0 I
COLLI EUGANEI SERPRINO SPUMANTE EXTRA BRUT B058 X 200 1 X X B 0 F
COLLI EUGANEI SERPRINO SPUMANTE EXTRA DRY B058 X 200 1 X X B 0 H
COLLI EUGANEI TAI B058 X 235 1 X X A 0 X
15
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ IX
DECRETO 22 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI “COLLI
EUGANEI FIOR D’ARANCIO” O “FIOR D’ARANCIO COLLI EUGANEI” ED
APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM
vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni
tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova
procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l’articolo 73, ai sensi del quale,
in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande, relative al
conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e
ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la
procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di
origine dei vini;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato
emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione
di origine dei vini;
2
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, e successive
modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini “Colli
Euganei”, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
VISTA la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini DOC Colli Euganei, fatta propria
dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita per i vini “Colli Euganei Fior D’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”;
VISTE le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a
Montegrotto Terme (PD) il 15 settembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed
aziende vitivinicole;
VISTO il parere favorevole della Regione Veneto sulla sopra citata istanza;
VISTO il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 242
del 13 ottobre 2010;
CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o
controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
RITENUTO pertanto dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini “Colli Euganei Fior D’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”
ed all’approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato nazionale;
D E C R E T A
Articolo 1
1. E’ riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior
d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”, già riconosciuta quale tipologia recante la menzione
tradizionale “Fior d’Arancio” della D.O.C. “Colli Euganei” con il decreto richiamato in premessa,
ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
d’Arancio Colli Euganei” é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011, fatte salve le disposizioni transitorie di
cui al successivo articolo 3.
3. La denominazione di origine controllata “Colli Euganei”, riferita alla menzione tradizionale
“Fior d’Arancio”, di cui al Decreto del presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, e successive
modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente Decreto, fatti
salvi tutti gli effetti determinati.
3
Articolo 2
1. I vigneti già iscritti all’Albo dei vigneti della D.O.C. “Colli Euganei” Fior D’Arancio, di cui
al DPR 13 agosto 1969 e successive modifiche, richiamato in premessa, sono da ritenere
automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la D.O.C.G. “Colli Euganei Fior D’Arancio” o
“Fior d’Arancio Colli Euganei”, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61.
Articolo 3
1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata “Colli Euganei” Fior
D’Arancio, derivanti dalla corrente vendemmia 2010/2011, ottenuti in conformità delle disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato con Decreto del presidente della Repubblica del
13 agosto 1969 e successive modifiche, nonché le produzioni provenienti dalla vendemmia 2009 e
precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente
Decreto possono essere confezionate ed etichettate con la DOC fino al 1° aprile 2011 e
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C.
Articolo 4
1. Tutte le tipologie dei vini DOCG “Colli Euganei Fior D’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli
Euganei” previste dall’annesso disciplinare di produzione devono essere immesse al consumo a
decorrere dal 1° aprile 2011. Tuttavia, anteriormente a detto termine possono essere sottoposti a
degustazione soltanto i campioni dei vini in questione nell’ambito dei concorsi enologici autorizzati
dal Ministero.
2. Successivamente al termine del 1° aprile 2011, le rimanenti giacenze delle produzioni di cui
all’articolo 3, che trovasi allo stato sfuso, devono essere classificati con la DOCG “Colli Euganei
Fior D’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” ai fini del loro confezionamento, etichettatura ed
immissione al consumo.
3. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 3 ed ai commi 1 e 2, le ditte interessate
devono comunicare all’ufficio competente dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità e
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari e all’Organismo autorizzato al controllo sulla
produzione dei vini in questione, ai sensi della specifica vigente normativa:
- entro il 15 febbraio2011, i quantitativi dei prodotti DOC in giacenza allo stato sfuso alla data
di approvazione della presente DOCG,.
- entro il 15 aprile 2011, i quantitativi in giacenza di prodotto destinato alla DOCG detenuti
alla data del 31 marzo 2011.
Articolo 5
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto valgono le norme
comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e
commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
4
Articolo 6
1. All’allegato “A” sono riportati i codici, di cui all’articolo 7 del Decreto ministeriale 28
dicembre 2006, delle tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Colli
Euganei Fior D’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”.
Articolo 7
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con
la Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Colli Euganei Fior D’Arancio” o “Fior
d’Arancio Colli Euganei” é tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti
stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22dicembre 2010
F.to
IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldogno
5
ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO” o “FIOR D’ARANCIO COLLI EUGANEI”
Articolo 1
1. La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
d’Arancio Colli Euganei” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”;
“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante;
“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito.
Articolo 2
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
d’Arancio Colli Euganei” deve essere ottenuto dalle uve della varietà Moscato giallo per almeno il
95%; possono concorrere, fino a un massimo del 5%, le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di
colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di
Padova.
Articolo 3
1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei
Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo
dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano
Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo,
Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di
Padova.
Tale zona è così delimitata:
partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa
attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si
raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si
raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso
est, si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale,
la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si
prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l’attraversa. Si segue quindi detto
scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di
Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per
raggiungere la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16
in località Mezzavia. Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km procede quindi
verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello. Riprende
verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello,
continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo
Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità
6
del centro di Battaglia Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia
Terme. Da questo punto, seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in
località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere,
attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino
alla località Motta di Este. Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il
medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo
Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si
segue il canaletto di Valbona (o di Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi.
Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi
attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all’altezza di Casa
Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località
Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi
sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si
percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara
Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale
Bisatto. Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale
“Condotto” che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto.
Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità
della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o
Nina).
Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto
fino a che quest’ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo
Bandizzà fino all’incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest’ultimo fino alla
“Botte” sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro
di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce,
punto di partenza.
Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano
Dentro, così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere,
dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all’altezza del Km 9,300,
segue tale strada verso sud-est e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la
scolina alberata in direzione nord-est all’altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in
direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.
Articolo 4
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio
Colli Euganei” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed
ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono, pertanto, da considerarsi atti alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i
vigneti posti in zona collinare e pedocollinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici
sia organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in particolare di quelli torbosi e
vallivi. (I dettagli foto interpretativi, sono depositati presso Regione Veneto – Direzione Produzioni
Agroalimentari).
3. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere
l’ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l’irrigazione di soccorso.
7
4. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” non deve
essere superiore a 12,00 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono
garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.
5. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio
Colli Euganei”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
6. I vigneti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare dovranno avere minimo 4.000
viti per ettaro.
7. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni
professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i
quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
8. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma
del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino a indicazione geografica
tipica se ne hanno le caratteristiche.
9. Le uve destinate alla produzione del tipo spumante potranno avere un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,50%. purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga
espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina.
Articolo 5
1. Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione per l’appassimento delle uve e
l’affinamento laddove obbligatori, nonché l’elaborazione del mosto o del mosto parzialmente
fermentato per la produzione dello spumante devono aver luogo all’interno della zona di produzione
delimitata nell’articolo 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni di produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata
e nella cantina associata in comune di Conselve.
3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65% per tutti i vini. Qualora la resa
uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione
d’origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine per tutta la partita.
4. Per la tipologia “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito la resa
massima dell’uva in vino non deve superare il 40 %.
5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
d’Arancio Colli Euganei” può essere elaborato nella tipologia passito purché le uve fresche siano
sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo non inferiore al 15,50%.
6. L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
7. Il vino “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito non può essere
immesso al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno un anno a
decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Durante tale affinamento, che precede
8
la messa in bottiglia, il vino passito può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi
freddi.
Articolo 6
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior
d’Arancio Colli Euganei” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: aromatico, caratteristico;
- sapore: da secco a dolce, intenso; nella versione dolce il residuo zuccherino non deve essere
inferiore a 50 g/l e il titolo alcolometrico svolto minimo del 4,50% vol.;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante:
- spuma: più o meno persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: aromatico, caratteristico;
- sapore: dolce, intenso; il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l e il titolo
alcolometrico svolto minimo del 6,00% vol.;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito:
- colore: da giallo paglierino a giallo dorato talvolta ambrato;
- odore: complesso, intenso caratteristico;
- sapore: dolce, aromatico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol;
- residuo zuccherino minimo: 50,00 g/l;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;.
- acidità volatile massima: 2,40 g/l.
2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare
sentore di legno.
3. È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio
decreto, per i vini di cui sopra, i limiti per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
d’Arancio Colli Euganei” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
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nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili. È tuttavia
consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia
spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
d’Arancio Colli Euganei” devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e
comunitarie, in bottiglie di vetro tradizionali per la zona, della capacità fino a litri 9.
2. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l’utilizzo di contenitori
tradizionali della capacità superiore a litri 9.
3. Per le bottiglie di capacità non superiore a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.
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ALLEGATO A
Posizioni Codici 1 - 4 5
6 -
8 9 10 11 12 13 14
COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO A054 X 154 1 X X A 0 X
COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO PASSITO A054 X 154 1 D X A 0 X
COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO SPUMANTE A054 X 154 1 X X B 0 X




